Codice Etico

 

Microsoft Word - A Cinecittà Codice Etico 2010 v0 6 ILC

 

 

CODICE ETICO

ex D. Lgs. 231/2001

 

 

 

MICROMIC S.R.L.

Sommario

  1. PREMESSA 4

  2. MISSIONE E VISIONE ETICA 4

  3. AMBITO DI APPLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE 5

  4. ATTUAZIONE MONITORAGGIO E CONTROLLO 5

  5. PRINCIPI ETICI GENERALI E NORME DI RIFERIMENTO 6

    1. Rispetto della Legge 6

    2. Onestà e correttezza 7

    3. Centralità della persona 7

    4. Imparzialità e pari opportunità 7

    5. Trasparenza e completezza dell’informazione 7

    6. Registrazioni contabili 7

    7. Attenta gestione delle risorse finanziarie, formazione del bilancio e altre comunicazioni sociali 7

    8. Riservatezza delle informazioni 8

    9. Prevenzione dei conflitti di interesse 9

    10. Corporate Governance 9

    11. Risorse umane 9

      1. Selezione ed assunzione del personale e rapporti con collaboratori 10

      2. Integrità e tutela della persona 11

    12. Tutela di salute, sicurezza e ambiente 12

    13. Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 12

    14. Anticorruzione e riciclaggio 12

    15. Ripudio del terrorismo e dell’eversione dell’ordine democratico 13

    16. Ripudio delle organizzazioni criminali 13

    17. Corretto utilizzo del sistema informatico e tutela del diritto di autore 14

    18. Contrasto al razzismo e alla xenofobia 14

  6. NORME DI COMPORTAMENTO E CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I TERZI 15

    1. Enti partner e clienti 155

    2. Fornitori 15

    3. Collettività 17

    4. Pubblica Amministrazione e Autorità garanti 17

    5. Rapporti con i media 18

  7. NORME DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI INTERNI 18

    1. Consiglio di Amministrazione 18

    2. Collegio Sindacale 19

    3. Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori 19

    4. Codice di Comportamento 21

  8. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE 22

  9. DISPOSIZIONI FINALI 23

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DI MICROMIC S.R.L.

  1. ANALISI DEL CONTESTO 24

  2. CONTESTO NORMATIVO 25

  3. FINALITÀ E NATURA DEI CODICI 26

  4. CODICE ETICO E CODICE DI COMPORTAMENTO 27

  5. CODICE DI COMPORTAMENTO E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 29

  6. PRINCIPI GENERALI 30

  7. REGALI, COMPENSI E ALTRE UTILITÀ 32

  8. ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI 33

  9. COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI D'INTERESSE 33

  10. OBBLIGO DI ASTENSIONE 34

  11. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 34

  12. TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ 35

  13. COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI 35

  14. COMPORTAMENTO IN SERVIZIO 35

  1. RAPPORTI CON IL PUBBLICO 37

  2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI 38

  3. RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE 39

     

    1. PREMESSA

      Micromic S.r.l. , al fine di definire con chiarezza e trasparenza l’insieme dei valori ai quali si ispira per raggiungere i propri obiettivi, ha predisposto ed approvato con verbale del consiglio di Amministrazione del 27/05/2022 il presente Codice Etico, la cui osservanza è imprescindibile per il corretto funzionamento, affidabilità, reputazione e immagine di Micromic S.r.l. , che costituiscono i fondamenti per il successo e lo sviluppo attuale e futuro della Società. Le attività di Micromic S.r.l. devono, quindi, essere in linea generale conformi ai principi espressi in questo Codice Etico. Micromic S.r.l. riconosce l’importanza della responsabilità etico-sociale nella conduzione degli affari e delle attività aziendali e si impegna al rispetto dei legittimi interessi dei propri stakeholder e della collettività in cui opera. Contestualmente richiede a tutti i dipendenti il rispetto delle regole aziendali e dei precetti stabiliti nel presente Codice.

    2. MISSIONE E VISIONE ETICA

      La Micromic s.r.l. opera da più di 30 anni nella distribuzione di ricambi ed accessori per elettrodomestici, con una indiscussa leadership nel campo specifico delle macchine per caffè, aspirapolveri e sistemi di stiraggio: Micromic ha di fatto creato il settore della ricambistica per piccoli elettrodomestici.

      Punti forti della sua attività sono la distribuzione in esclusiva dei ricambi di alcune tra le più qualificate aziende produttrici di componenti, quali la Campini s.r.l. per i termostati e termofusibili, la Ceme s.p.a. per elettrovalvole, pressostati e tappi caldaia, la Ulka s.r.l. per le pompe a vibrazione.

      Per il resto della gamma la Micromic, fatta eccezione per i codici di complemento, si produce in proprio tutti gli articoli più richiesti dal mercato: dalle resistenze elettriche ai bicchieri per frullatore, dai filtri e le manigliette per lavatrice ai sacchetti per aspirapolvere, la Micromic è in grado di aggiornare costantemente la propria gamma in base alle esigenze di mercato, fornendo ai propri clienti una formidabile combinazione di qualità produttiva, concorrenzialità di prezzi e disponibilità di pronta consegna anche di rilevanti quantitativi, coadiuvata in questo da una struttura che si avvale di 5.000 mq di magazzini.

      Sempre tesa alla ricerca e all’innovazione, Micromic ha di recente inaugurato una propria

      divisione Vending, producendo una vasta gamma di ricambi adattabili di qualità per

       

      macchine OCS e Distributori Automatici e candidandosi a questo punto come credibile fornitore di componenti per il primo impiego.

      Micromic S.r.l. intende mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i propri stakeholder1 e perseguire i propri obiettivi ricercando il migliore contemperamento degli interessi coinvolti, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e dei principi di onestà, imparzialità, affidabilità, lealtà, correttezza, trasparenza e buona fede.

    3. AMBITO DI APPLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE

      I principi e le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti per gli amministratori, i dipendenti e tutti coloro che operano con Micromic Srl. sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo (di seguito anche i “Destinatari”). In particolare, gli amministratori sono tenuti a ispirarsi ai principi del Codice nel fissare gli obiettivi d’impresa, nel proporre gli investimenti e realizzare i progetti; del pari i dirigenti, nel dare concreta attuazione all’attività di direzione di Micromic Srl. , dovranno ispirarsi ai medesimi principi, sia all’interno di Micromic Srl. , rafforzando così la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione, sia nei confronti dei terzi che entrano in contatto con Micromic Srl stessa. I dipendenti e i collaboratori non subordinati, nonché i partners in relazioni d’affari e tutti coloro che intrattengono rapporti contrattuali con Micromic Srl . sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del presente Codice Etico.

      Micromic Srl si impegna a divulgare il Codice Etico presso i destinatari mediante apposite attività di comunicazione. Allo scopo di assicurare la sua corretta comprensione, sarà valutata la predisposizione e realizzazione di piani periodici di comunicazione volti a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche contenuti nel Codice Etico.

       

    4. ATTUAZIONE MONITORAGGIO E CONTROLLO

      Al fine di favorire la piena applicazione del Codice, Micromic Srl individua e nomina un Organismo di Vigilanza che, nell’ambito delle responsabilità previste dalle disposizioni legislative, provvede anche a:

       

       

      1 Sono definiti stakeholder gli azionisti, gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori, i clienti, i fornitori e i partner di affari. In senso allargato sono inoltre stakeholder tutti quei singoli o gruppi, nonché le organizzazioni e istituzioni che rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti ed indiretti delle attività di Micromic S.r.l.

       

      • monitorare costantemente l’applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati, anche attraverso l’accoglimento delle eventuali segnalazioni;

      • segnalare eventuali violazioni del Codice;

      • esprimere pareri vincolanti in merito all’eventuale revisione delle più rilevanti politiche

        e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico;

      • provvedere, ove necessario, alla revisione periodica del Codice;

      • proporre o applicare idonee misure sanzionatorie in caso di violazione.

      Micromic Srl provvede a stabilire canali di comunicazione attraverso i quali i destinatari possano rivolgere le proprie segnalazioni. In alternativa, tutti i destinatari possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima, anche mediante apposita piattaforma digitale fornita dalla Società sul proprio sito web istituzionale, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all’Organismo di Vigilanza che assumerà i provvedimenti del caso garantendo la necessaria riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge. In caso di accertata violazione del Codice Etico, l’Organismo di Vigilanza riporterà la segnalazione e gli eventuali suggerimenti e/o sanzioni ritenuti necessari all’Amministratore Delegato e, nei casi più significativi, al Consiglio di Amministrazione.

      Tutti i dipendenti di Micromic Srl . possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima attraverso appositi canali di informazione riservati, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all’Organismo di Vigilanza, che provvede a un’analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l’autore e il responsabile della presunta violazione.

      L’Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di discriminazione o penalizzazione. È inoltre assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge. Le segnalazioni possono essere inviate anche tramite e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - ovvero tramite lettera raccomandata all’indirizzo Micromic S.r.l., Via Silvio Pellico n. 19 a – 00071 Pomezia (Roma)– all’attenzione della Funzione Organismo di Vigilanza – Codice Etico.

       

    5. PRINCIPI ETICI GENERALI E NORME DI RIFERIMENTO

      1. Rispetto della Legge

        Micromic Srl. riconosce come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi dove opera.

         

      2. Onestà e correttezza

        I rapporti con gli stakeholder sono improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. L’onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività di Micromic Srl. e costituisce elemento imprescindibile della gestione aziendale.

      3. Centralità della persona

        Micromic Srl promuove il rispetto dell’integrità fisica e culturale della persona. Garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri. Non tollera richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge e il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno .Micromic Srl. sostiene e rispetta i diritti umani in conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’ONU.

      4. Imparzialità e pari opportunità

        Micromic Srl . si impegna a evitare ogni discriminazione in base all’età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi stakeholder.

      5. Trasparenza e completezza dell’informazione

        Micromic S.r.l. si impegna ad informare in modo chiaro e trasparente tutti gli stakeholder circa la propria situazione e il proprio andamento, senza favorire alcun gruppo d’interesse o singolo individuo, mediante le funzioni all’uopo demandate.

      6. Registrazioni contabili

        Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. Per ogni operazione vi deve essere adeguato supporto documentale al fine di poter procedere all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa.

      7. Attenta gestione delle risorse finanziarie, formazione del bilancio e altre comunicazioni sociali

        Micromic S.r.l. individua specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie, con particolare riferimento ai processi di pagamento, anche al fine di impedire la commissione di reati. La gestione delle risorse finanziarie avviene nel rispetto delle predette modalità e in coerenza con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative di ciascuno.

         

        Nella predisposizione e nel procedimento di approvazione del bilancio d’esercizio nonché nella formazione e nella diffusione delle comunicazioni sociali in genere, gli organi sociali assicurano il rispetto delle disposizioni legislative e statutarie nonché la documentazione e corretta imputazione degli atti e delle decisioni assunte.

        Gli organi sociali garantiscono, nello svolgimento delle attività di cui sopra, un comportamento corretto e trasparente, impegnandosi a fornire la massima collaborazione nonché, nel rispetto dei limiti di legge o statutari, informazioni, dati, stime ed elaborazioni accurate e chiare, al fine di consentire la predisposizione di documenti contabili, relazioni o altre comunicazioni sociali veritiere, complete ed inidonee a indurre in errore i Destinatari. Analoga condotta è tenuta dagli organi sociali, in relazione alle attività di competenza del soggetto che esercita il controllo contabile e degli altri soggetti tenuti a rendere - per volontà di legge o in virtù di una decisione della Società - pareri, relazioni, stime o altri giudizi in ordine a documenti, atti od operazioni inerenti la Società stessa.

      8. Riservatezza delle informazioni

        Micromic S.r.l. assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e l’osservanza

        della normativa in materia di dati personali. Tutte le informazioni a disposizione di Micromic

        S.r.l. vengono trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati. A tal riguardo ogni dipendente dovrà in linea generale:

        • acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni;

        • conservare detti dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza;

        • comunicare e divulgare i dati nell’ambito delle procedure stabilite ovvero previa

          autorizzazione della persona a ciò delegata;

        • determinare la natura confidenziale e riservata delle informazioni ai sensi di quanto prescritto dalle relative procedure;

        • osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni, documenti, studi, iniziative, progetti, contratti, piani etc., conosciuti per le prestazioni svolte, con riferimento a quelli che possano compromettere l’immagine o gli interessi di Micromic S.r.l. , o utilizzare tali informazioni per fini personali o di terzi.

        • assicurarsi che non sussistano vincoli di confidenzialità in virtù di rapporti di qualsiasi natura con terzi.

           

      9. Prevenzione dei conflitti di interesse

        Micromic S.r.l. opera al fine di evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano apparire, in conflitto con gli interessi di Micromic S.r.l. stessa. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono conflitto di interessi:

        • la cointeressenza – palese od occulta – del dipendente in attività di fornitori, clienti, concorrenti;

        • la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi

          contrastanti con quelli dell’azienda;

        • l’utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi dell’azienda;

        • lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d’opera, prestazioni intellettuali) presso clienti, fornitori, concorrenti e/o presso terzi in contrasto con gli interessi dell’azienda, e/o in danno della prestazione lavorativa presso Micromic S.r.l. (sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo).

          Prima di accettare un incarico remunerato di consulenza, di direzione, amministrazione o altro incarico in favore di altro soggetto, oppure nel caso in cui si verifichi una situazione di conflitto di cui sopra, ciascun dipendente è tenuto a darne comunicazione a Micromic S.r.l.

      10. Corporate Governance

        Micromic S.r.l. crea le condizioni affinché la partecipazione dell’azionista alle decisioni di sua competenza sia diffusa e consapevole, promuove la parità e la completezza di informazione e tutela il loro interesse. Il sistema di corporate governance adottato da Micromic

        S.r.l. è conforme a quanto previsto dalla Legge ed è principalmente indirizzato a:

        • assicurare la regolarità delle operazioni di gestione;

        • controllare i rischi;

        • realizzare la massima trasparenza nei confronti degli stakeholder dell’impresa;

        • rispondere alle aspettative legittime degli azionisti;

        • evitare qualsiasi tipo di operazione in pregiudizio dei creditori e degli altri stakeholder.

      11. Risorse umane

        Micromic S.r.l. riconosce la centralità delle risorse umane e l’importanza di stabilire e mantenere con esse relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca. Pertanto la gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione si ispira al rispetto dei diritti dei lavoratori ed alla piena valorizzazione del loro apporto nell’ottica di favorirne lo sviluppo e la crescita professionale. Micromic S.r.l. si impegna inoltre a consolidare e a diffondere una cultura

         

        della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, al fine di preservarne la salute e la sicurezza. A tutti i dipendenti e collaboratori di Micromic S.r.l. è richiesto di impegnarsi ad agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti con il contratto di lavoro e quanto previsto dal presente Codice Etico, assicurando le prestazioni dovute e il rispetto degli impegni assunti nei confronti di Micromic S.r.l.

        1. Selezione ed assunzione del personale e rapporti con collaboratori

          Micromic S.r.l. ha adottato un regolamento per la selezione di personale e per il conferimento di incarichi di collaborazione.

          Nel rispetto del dettato del suddetto regolamento, la valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati e, ove possibile, privilegiando la selezione e riorganizzazione interna.

          Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

          La Funzione Personale, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione. Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro secondo i CCNL adottati dalla società. Non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni soggetto riceve accurate informazioni relative a:

          • caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;

          • elementi normativi e retributivi, come regolati dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

          • norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa.

            Tali informazioni sono presentate al neoassunto in modo che l’accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione. Micromic S.r.l. evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti. Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, così come in fase di selezione, le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai collaboratori e/o su considerazioni di merito sempre tenendo conto dell’organizzazione esistente e delle esigenze interne.

             

            L’accesso a ruoli e incarichi è anch'esso stabilito in considerazione delle competenze e delle capacità; inoltre, compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, sono favorite quelle flessibilità nell’organizzazione del lavoro che agevolano la gestione dello stato di maternità e in generale della cura dei figli.

            I rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione potranno essere attivati esclusivamente dopo valutazione del candidato da parte dell’Ufficio Risorse Umane, che ne valuterà la sussistenza dei requisiti professionali e di onorabilità, e mediante impegno scritto formale (contratto; lettera d’intenti; lettera d’incarico; ecc.) assunto dall’Amministratore Delegato. Per le figure dirigenziali è consentito unicamente l’impegno da parte dell’Amministratore Delegato.

        2. Integrità e tutela della persona

          Nei limiti delle informazioni disponibili e della tutela della privacy, la Funzione Personale, compatibilmente con l’organizzazione in essere e le esigenze interne, opera in maniera da tutelare la buona direzione aziendale. I responsabili utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita dei propri collaboratori (ad esempio, job rotation, affiancamenti a personale esperto, esperienze finalizzate alla copertura di incarichi di maggiore responsabilità, formazione). Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei collaboratori richiedendo prestazioni coerenti con l’esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro. Costituisce in linea generale abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice Etico.

          Micromic S.r.l. si impegna a tutelare l'integrità morale dei dipendenti e dei collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze. Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità della persona (per esempio, l’esposizione di immagini con espliciti riferimenti sessuali, allusioni insistenti e continuate). Il dipendente o il collaboratore di Micromic S.r.l. che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, ecc. può segnalare l’accaduto alla Società che valuterà l'effettiva violazione del

           

          Codice Etico. Le disparità non sono tuttavia considerate discriminazione se giustificate o giustificabili sulla base di criteri oggettivi.

      12. Tutela di salute, sicurezza e ambiente

        Micromic S.r.l. tutela l’ambiente e pone particolare attenzione alla creazione e gestione di ambienti e luoghi di lavoro adeguati dal punto di vista della sicurezza e della salute dei lavoratori, in conformità alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

        Micromic S.r.l. contribuisce in maniera costruttiva alla sostenibilità ecologica in tutte le proprie attività, in considerazione dei diritti delle generazioni future. Le strategie e la gestione operativa di Micromic S.r.l. sono improntate ai principi dello sviluppo sostenibile, con una continua attenzione affinché lo svolgimento delle attività venga effettuato nel rispetto dell’ambiente e della salute pubblica, in conformità alle direttive nazionali ed internazionali in materia. A questo fine gli impegni includono:

        • il rispetto della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria in materia di sicurezza e ambientale;

        • la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro;

        • la prevenzione degli inquinamenti; la sensibilizzazione dei soci, dei dipendenti e dei collaboratori alle tematiche sulla sicurezza e ambiente.

         

      13. Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

        Micromic S.r.l. assicura di trattare i dati personali dei propri dipendenti, dei fornitori, collaboratori e dei terzi che le vengono conferiti o comunicati nell’ambito delle proprie attività nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali e, in particolare, del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, nonché del Regolamento stesso.

         

      14. Anticorruzione e riciclaggio

        Gli amministratori, il collegio sindacale, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori si impegnano a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di anticorruzione e antiriciclaggio.

        Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori non devono, in alcun modo e in alcuna circostanza, effettuare, ricevere o accettare la promessa di pagamenti in contanti o

         

        correre il rischio di essere implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

        Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con fornitori o altri soggetti in relazioni d’affari di lungo periodo, i Dirigenti, i Dipendenti e i Collaboratori devono assicurarsi dell’integrità morale, della reputazione e del buon nome della controparte, anche attraverso l’acquisizione di idonee informative da parte di società specializzate.

        La Società vieta a tutti i Destinatari, in maniera assoluta, di acquistare, sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità nella consapevolezza della provenienza delittuosa degli stessi; ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

        La Società vieta di impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità nella consapevolezza della provenienza delittuosa degli stessi.

      15. Ripudio del terrorismo e dell’eversione dell’ordine democratico

        La Società esige il rispetto di tutte le leggi e regolamenti che vietano lo svolgimento di attività terroristiche nonché di eversione dell’ordine democratico, pertanto vieta anche la semplice appartenenza ad associazioni con dette finalità.

        La Società condanna l’utilizzo delle proprie risorse per il finanziamento e il compimento di qualsiasi attività destinata al raggiungimento di obiettivi terroristici o di eversione dell’ordine democratico.

        È fatto inoltre espresso divieto ai dipendenti/collaboratori della Società, ovunque operante o dislocato, di farsi coinvolgere in qualsiasi pratica o altra azione idonea a integrare condotte terroristiche o di eversione dell’ordinamento. In caso di dubbio o qualora una situazione appaia equivoca ogni dipendente/collaboratore è chiamato a rivolgersi al proprio responsabile di funzione o a un responsabile legale della Società.

      16. Ripudio delle organizzazioni criminali

        La Società è consapevole del rischio che organizzazioni criminali localmente insediate possano condizionare l’attività d’impresa, strumentalizzandola per il conseguimento di vantaggi illeciti ed è impegnata nella prevenzione e nel contrasto del rischio di infiltrazione criminale all’interno della propria organizzazione.

        Al tal fine, tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto delle regole stabilite dalla Società per la valutazione dell’affidabilità dei diversi soggetti che hanno rapporti con la stessa (personale, clienti e fornitori, …). I pagamenti e altre transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità, sulla base di

         

        idonea documentazione. È fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Codice di sottostare a richieste estorsive di qualsiasi tipo da chiunque formulate; ciascun Destinatario è in ogni caso tenuto ad informarne l’Organismo di Vigilanza e l’Autorità di Polizia.

      17. Corretto utilizzo del sistema informatico e tutela del diritto di autore

        Nell’utilizzo delle risorse informatiche e telematiche i Destinatari si ispirano al principio della diligenza e della correttezza e rispettano le regole di sicurezza interne. I Destinatari dovranno utilizzare gli strumenti informatici aziendali – quali ad esempio personal computer, apparecchi telefonici ed altri strumenti di comunicazione – in conformità con le procedure e policies aziendali, evitando qualsiasi comportamento che possa compromettere la funzionalità e la protezione del sistema informatico aziendale.

        I Destinatari devono astenersi da quelle attività dirette a danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, della Società, di società terze, dello Stato o di altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità.

        In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio della Società può giustificare il danneggiamento d’informazioni, dati e programmi informatici della Società stessa o di terzi. La Società si impegna a non riprodurre, utilizzare, detenere o diffondere opere dell’ingegno in violazione dei diritti di proprietà intellettuale dei legittimi titolari e rifiuta ogni modifica o aggiornamento di sistemi operativi o di programmi applicativi con violazione delle condizioni di licenza d’uso contrattualmente definite con i fornitori.

         

      18. Contrasto al razzismo e alla xenofobia

        La Società ha come valore imprescindibile il contrasto a ogni forma ed espressione di razzismo e xenofobia e, pertanto, ne ripudia qualsiasi forma.

        In particolare, ripudia qualunque attività che possa comportare la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico e la commissione di atti di discriminazione e di violenza, o anche solo l’istigazione a tali atti, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

        Fenomeni quali il razzismo, la xenofobia, la negazione di crimini contro l’umanità, in qualsiasi forma essi vengano manifestati, ivi compresa la diffusione mediante stampa o social media, vengono condannati nel modo più assoluto.

        A tal fine, la Società vigila affinché non siano posti in essere da parte dei Destinatari del presente Codice Etico atti dispregiativi o irrispettosi riguardanti la nazionalità, la

         

        provenienza etnica, il credo religioso, i gusti sessuali, le caratteristiche fisiche, l’ideologia

        politica e il colore della pelle.

         

    6. NORME DI COMPORTAMENTO E CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I TERZI

      1. Enti partner e clienti

        Lo stile di comportamento nei confronti degli enti partner e clienti è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell’ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità. Coerentemente con i principi di imparzialità e pari opportunità Micromic

        S.r.l. si impegna in linea generale a non discriminare arbitrariamente i propri partner e clienti, a fornire prodotti e servizi di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative del partner/cliente e ne tutelino la sicurezza e l’incolumità; ad attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie, commerciali o di qualsiasi altro genere.

        L’organizzazione di Micromic S.r.l. prevede che qualsiasi assunzione di impegni nei confronti di clienti o enti partner potrà essere assunto esclusivamente dall’Amministratore Delegato o da eventuali procuratori se nominati, comunque in forma scritta. Nessun impegno o vincolo nei confronti di clienti o enti partner sarà ritenuto valido se assunto con procedure difformi da quanto sopra.

      2. Fornitori

        I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione di pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all’imparzialità. La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato.

        In dettaglio il dipendente non potrà:

        • ricevere alcuna forma di corrispettivo da parte di chiunque per l’esecuzione di un atto del proprio ufficio o contrario ai doveri d’ufficio;

        • subire alcuna forma di condizionamento da parte di terzi estranei a Micromic S.r.l. , e dalla medesima a ciò non autorizzati, per l’assunzione di decisioni e/o l’esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa. Il dipendente che riceva omaggi, o altra forma di beneficio (comunque obbligatoriamente non in forma pecuniaria) è tenuto ad informare in forma scritta il proprio superiore. Qualora tali omaggi, o altra forma di beneficio, non siano direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia (stabilito

           

          indicativamente nell’importo massimo di € 100,00 (euro cento) e comunque non in forma pecuniaria, dovrà assumere ogni opportuna iniziativa al fine di rifiutare detto omaggio ed informarne il proprio superiore e l’Organismo di Vigilanza.

        • parimenti il dipendente non potrà effettuare alcun tipo di omaggio o prestare alcuna forma di beneficio (comunque obbligatoriamente non in forma pecuniaria) se non mediante l’utilizzo di materiale promozionale aziendale, comunque entro il limite di valore ascrivibile a normali relazioni di cortesia.

          Le disposizioni in materia di omaggistica, sia ricevuta che effettuata dal dipendente, sono da intendersi comunque valide sia nei confronti dei fornitori che verso qualsivoglia altro soggetto che abbia (anche potenzialmente) rapporti lavorativi, professionali e/o istituzionali con la società.

          Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, Micromic S.r.l. , qualificandosi quale organismo di diritto pubblico, adotta ogni misura necessaria per il rispetto della normativa vigente e in particolare del D. Lgs. 50/2016. In particolare predispone, ove ne sussistano le condizioni:

        • la separazione dei ruoli tra l'unità richiedente la fornitura e l'unità stipulante il contratto;

        • un'adeguata ricostruibilità delle scelte adottate;

        • la conservazione delle informazioni nonché dei documenti ufficiali di gara e contrattuali per i periodi stabiliti dalle normative vigenti e richiamati nelle procedure interne di acquisto.

        L’organizzazione di Micromic S.r.l. prevede un processo di autorizzazione e di impegno alla spesa tale che potranno essere considerate impegnative solamente le proposte, i contratti, le offerte, ecc, siglate e/o controfirmate dall’Amministratore Delegato o da eventuali procuratori se nominati. Nessun impegno di spesa assunto diversamente da quanto sopra, potrà essere considerato valido e vincolante per la Società.

      3. Collettività

        Micromic S.r.l. è consapevole degli effetti della propria attività sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività e pongono attenzione, nel proprio operato, a contemperarne gli interessi. Per questo motivo, intendono condurre ogni attività nel rispetto delle comunità locali e nazionali. Micromic S.r.l. ritiene che il dialogo con le associazioni sia di importanza strategica per un corretto sviluppo delle proprie attività ed intende cooperare con esse nel rispetto dei reciproci interessi. Per quanto attiene i rapporti con partiti politici, loro rappresentanti o candidati, Micromic S.r.l. si attiene rigorosamente

         

        al rispetto delle normative applicabili. Micromic S.r.l. considera con favore e, nel caso, fornisce sostegno ad iniziative sociali e culturali anche mediante contributi. Tali contributi dovranno essere erogati in modo rigorosamente conforme alla Legge, allo Statuto sociale e alle disposizioni vigenti, nonché adeguatamente documentati.

      4. Pubblica Amministrazione e Autorità garanti

        L’assunzione di impegni verso la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte e autorizzate, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e non possono in alcun modo compromettere l’integrità e la reputazione di Micromic S.r.l. . Per questo motivo è necessario che venga raccolta e conservata la documentazione relativa ai contatti con la Pubblica Amministrazione. Micromic S.r.l. , attraverso i propri dipendenti o rappresentanti, non deve promettere od offrire a pubblici ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, denaro, beni o altre utilità di vario genere al fine di promuovere e favorire i propri interessi o gli interessi di Micromic S.r.l. , o anche per compensare o ripagare per un atto del loro ufficio né per conseguire l’esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio. Atti di cortesia commerciale, quali omaggi o forme di ospitalità, o qualsiasi altra forma di beneficio (anche sotto forma di liberalità), sono consentiti soltanto se di modico valore e tali da non compromettere l’integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore terzo ed imparziale, come atti destinati a ottenere vantaggi e favori in modo improprio. In ogni caso tali atti devono essere sempre autorizzati ed adeguatamente documentati. È vietata qualsiasi attività diretta o anche attraverso interposta persona, finalizzata a influenzare l’indipendenza di giudizio o ad assicurare un qualsiasi vantaggio a Micromic S.r.l. Qualsiasi dipendente, che riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, deve immediatamente riferirne all’Organismo di Vigilanza, se dipendente, ovvero al proprio referente aziendale, se soggetto terzo. Micromic S.r.l. si impegna alla piena e scrupolosa osservanza delle regole emesse dai Ministeri competenti e dalla Corte dei conti e a fornire tempestivamente le informazioni richieste dalle suddette autorità e dagli altri organi di regolazione nell’esercizio delle loro funzioni.

         

      5. Rapporti con i media

        Micromic S.r.l. riconosce ai media un ruolo fondamentale nel processo di trasferimento delle informazioni. Per tale ragione essa gestisce i rapporti con i suoi interlocutori ispirandosi al principio di trasparenza. Micromic S.r.l. , in linea generale, si impegna a informare costantemente tutti gli attori coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle proprie attività. Per la delicatezza di tale compito, l’attività di comunicazione e di divulgazione di notizie relative all’operato di Micromic S.r.l. è riservata esclusivamente alle funzioni competenti. È pertanto fatto divieto ai membri degli organi sociali, ai dipendenti e ai collaboratori di Micromic S.r.l. di diffondere notizie senza la preventiva autorizzazione. Tutto il personale deve astenersi, inoltre, dal diffondere notizie false o fuorvianti, che possano trarre in inganno la comunità esterna.

         

    7. NORME DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI INTERNI

      1. Consiglio di Amministrazione

        Il Consiglio di Amministrazione (di seguito anche “Consiglio”) esercita con diligenza e correttezza le proprie funzioni e garantisce un’adeguata informativa a tutti i suoi membri in ordine alle questioni all’ordine del giorno.

        Il Consiglio di Amministrazione garantisce, nel rispetto dei limiti di legge e statutari,

        un’adeguata informativa e la necessaria cooperazione al Collegio Sindacale e ai Soci.

        Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, vigila sull’operato dei Consiglieri Delegati, anche con riferimento al dovere di questi ultimi di riferire al Consiglio stesso in ordine all’esercizio delle funzioni delegate.

        Il Consiglio delibera in merito al Modello ex D. Lgs. 231/2001 della Società, nel rispetto delle disposizioni legislative e statutarie vigenti, assicurando, in particolare, all’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 la necessaria indipendenza, autonomia, professionalità e continuità d’azione e proponendo, se ritenute utili o necessarie, eventuali modifiche statutarie.

        Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a mantenere riservati informazioni e documenti acquisiti nello svolgimento delle loro funzioni.

        I componenti del Consiglio di Amministrazione esercitano le proprie funzioni con libero

        apprezzamento, dedicando il tempo e l’impegno necessari, anche in relazione ad eventuali

         

        deleghe, e prestando particolare attenzione alla conoscenza dei compiti e delle responsabilità inerenti alla carica.

         

      2. Collegio Sindacale

        Micromic S.r.l. assicura l’indipendenza e la professionalità dei membri del Collegio Sindacale, in conformità alle disposizioni legislative e statutarie; in occasione della loro nomina, viene fornita all’assemblea un’adeguata informativa sui candidati.

        I Sindaci, nell’esercizio delle loro funzioni, agiscono con autonomia e indipendenza, dedicando il tempo e l’impegno necessari e prestando particolare attenzione alla conoscenza dei compiti e delle responsabilità inerenti la carica. Essi, inoltre, mantengono riservati informazioni e documenti acquisiti nello svolgimento delle loro funzioni.

         

      3. Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori

        Il valore del rispetto della persona e del suo sviluppo professionale è considerato preminente per Micromic S.r.l. , insieme alla consapevolezza che il complesso delle capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni Dirigente, Dipendente e Collaboratore rappresenta una risorsa strategica per la Società stessa.

        Il personale di Micromic S.r.l. , nell’adempimento del servizio, ispira la propria condotta all’osservanza delle regole contenute nei contratti, nel rispetto della autonomia tecnica che gli è propria.

        Micromic S.r.l. proibisce ogni e qualsiasi forma di molestia - psicologica, fisica, sessuale -nei confronti di Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, fornitori, clienti o visitatori. Per molestia si intende qualsiasi forma di intimidazione o minaccia che sia di ostacolo al sereno svolgimento delle proprie funzioni ovvero l’abuso da parte del superiore gerarchico della posizione di autorità.

        È proibito qualsiasi atto di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti del Dirigente, Dipendente e Collaboratore che lamenta o segnala violazione di regole e principi, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità delle segnalazioni e fatti salvi gli obblighi di legge.

        I responsabili delle unità organizzative sono tenuti, in coerenza con i principi generali, a:

        • rendere noti e far rispettare procedure e regolamenti interni al personale;

           

        • svolgere una attenta e costante valutazione dei rischi operativi legati allo svolgimento delle attività di pertinenza dell’unità organizzativa stessa, garantendo una diligente esecuzione dei controlli;

        • gestire al meglio il personale, pianificando le attività, fornendo informazioni accurate su mansioni da svolgere e responsabilità, valorizzando le professionalità presenti e sviluppando le competenze, la motivazione e la partecipazione ai processi aziendali;

        • astenersi dal richiedere prestazioni o favori personali, evitare forme di favoritismo, nepotismo e clientelismo o qualunque comportamento in violazione del presente Codice.

          Ogni Dirigente, Dipendente e Collaboratore, in coerenza con i principi generali:

        • deve agire lealmente e secondo buona fede rispettando gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro e assicurando le prestazioni richieste con adeguati standard di qualità e quantità;

        • deve esercitare i propri compiti e funzioni nell’ambito del sistema di responsabilità e competenze definito dalle disposizioni di Legge, dai Regolamenti di Micromic S.r.l. e dai contratti;

        • deve assicurare, nei luoghi di lavoro, comportamenti improntati alla correttezza e al rispetto della dignità di ciascuno;

        • deve sviluppare, con Autorità ed Enti Pubblici, rapporti ispirati alla massima correttezza, probità e imparzialità, nella più totale trasparenza, evitando comportamenti che possano avere effetti negativi sulla serenità di giudizio degli stessi;

        • deve considerare riservata qualsiasi informazione ottenuta nell’adempimento dei compiti aziendali, sia all’interno che all’esterno di Micromic S.r.l. , salvo che la sua comunicazione sia necessaria per adempiere ai propri doveri professionali;

        • deve operare con la diligenza richiesta e necessaria per tutelare le risorse aziendali, evitando utilizzi impropri che possano cagionare danno o una riduzione dell’efficienza per Micromic S.r.l. , o comunque essere in contrasto con l’interesse della Società;

        • l’utilizzo di risorse aziendali (quali ad esempio locali e attrezzature) non è consentito per uso ed interesse personale di qualunque genere ed è proibito qualsiasi uso delle risorse aziendali che risulti in contrasto con le leggi vigenti nonché con le policy e procedure aziendali, anche nell’ipotesi in cui da tale utilizzo possa in astratto derivare un interesse o un vantaggio a favore della Società;

           

        • deve astenersi dal portare fuori dei locali di Micromic S.r.l. gli atti e i documenti riservati o confidenziali, salvo autorizzazione del Direttore Generale e/o del proprio superiore gerarchico;

        • deve astenersi dal divulgare ai mezzi di informazione le notizie connesse allo svolgimento delle attività lavorative, salvo specifica autorizzazione, o lesive dei diritti dei terzi;

        • non è tenuto ad eseguire un ordine o ad attuare un atto direttivo emanati dal soggetto non competente o non legittimato. In tali casi, il Dirigente, Dipendente e Collaboratore deve dare immediata comunicazione dell’ordine o dell’atto direttivo ricevuti al responsabile dell’unità organizzativa;

        • deve astenersi dal prestare servizio sotto gli effetti di sostanze alcoliche o sostanze stupefacenti e consumare o cedere sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa;

        • deve, altresì, conoscere e osservare le norme deontologiche contenute nel presente Codice.

        Il Personale di Micromic S.r.l. , a prescindere dalla funzione esercitata e/o dal livello di responsabilità assunto, deve conoscere ed attuare, previo supporto formativo, quanto previsto in tema di tutela dell’ambiente, di sicurezza e igiene del lavoro e di tutela della privacy.

         

      4. Codice di Comportamento

        Nel rispetto dell’’art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 2001, rubricato “Codice di comportamento”, come modificato dall’art. 1, co. 44, della l. n. 190 del 2012 ha sostituito, la Società ha adottato un Codice di Comportamento, integrato quale allegato al presente Codice Etico.

         

    8. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

      Il Codice Etico dovrà essere espressamente accettato da tutti i Destinatari che dovranno dichiarare di averlo ricevuto, letto e condiviso in ogni sua parte, impegnandosi altresì a tenere comportamenti conformi con il suddetto Codice e ad osservare tutte le disposizioni in esso contenute. Nel caso che i Destinatari non rilascino la suddetta dichiarazione ciò potrà impedire l’instaurazione del rapporto contrattuale o la cessazione del contratto in essere.

      L’osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2104 del Codice Civile. Le violazioni delle norme del Codice Etico potranno costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, nel rispetto delle

       

      procedure previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalle stesse derivanti.

      L’osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni d’affari con Micromic

      S.r.l. La violazione delle norme del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell’incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

      Micromic S.r.l. si impegna a prevedere e ad irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

      Per ciò che concerne le violazioni ex D. Lgs. 231/2001 del Codice Etico, nonché delle sanzioni applicabili, così come del procedimento di contestazione delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni, Micromic S.r.l. , in conformità a quanto richiesto dal D. Lgs. 231/2001 e suggerito dalle Associazioni di categoria, ha predisposto un apposito Sistema Disciplinare, approvato unitamente al Modello, al quale si rimanda.

       

    9. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Codice Etico, ricognitivo della prassi aziendale, è approvato dal consiglio di amministrazione di Micromic S.r.l. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione e diffusa tempestivamente ai destinatari.

 

Allegato

 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DI MICROMIC S.R.L.

 

  1. ANALISI DEL CONTESTO

    Tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di comportamento rivestono un ruolo importante nella strategia delineata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e ad orientarle alla migliore cura dell’interesse pubblico, in una stretta connessione con i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

    L’art. 1, co. 44, della l. n. 190 del 2012 ha sostituito l’art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 2001 rubricato “Codice di comportamento”, prevedendo, da un lato, un codice di comportamento generale, nazionale, valido per tutte le amministrazioni pubbliche e, dall’altro, un codice per ciascuna amministrazione, obbligatorio, che integra e specifica il predetto codice generale.

    Il legislatore attribuisce, poi, specifico rilievo disciplinare alla violazione dei doveri contenuti nel codice.

    Il codice nazionale è stato emanato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Esso prevede i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta per i dipendenti pubblici e all’art. 1, co. 2 il codice rinvia al citato art. 54 del D. Lgs. 165/2001 prevedendo che le disposizioni ivi contenute siano integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni.

    Per quanto riguarda i codici di comportamento essi, ad oggi, risultano generalmente adottati. Tuttavia, la tendenza è stata fin da subito quella di emanare codici di comportamento meramente riproduttivi del codice generale. Salvo buone pratiche rilevate, non risulta cioè svolto quel lavoro richiesto di integrazione e specificazione dei doveri minimi posti dal d.P.R

    n. 62 del 2013. L’art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 2001 attribuisce all’ANAC il potere di definire

    «criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione ai fini dell’adozione

    dei singoli codici di comportamento da parte di ciascuna amministrazione».

     

    Nel caso di specie Micromic S.r.l. intende recepire la normazione secondaria dell’ANAC di cui alle Linee Guida del 19/02/2020 istituendo il presente codice di comportamento, il quale tiene conto altresì del redatto Codice Etico ai sensi del D.Lgs. 231/2001 adottato all’interno della struttura aziendale.

    Occorre precisare che all’interno dell’attività svolta da Micromic S.r.l. convivono due esigenze in capo al medesimo centro di interessi, la prima di tutela di un interesse pubblico di conservazione del patrimonio culturale e, la seconda, di tutela dell’interesse privato mirato all’attività imprenditoriale; pertanto l’ambito applicativo del presente regolamento intende colmare l’azione di tutti gli stakeholders in ambito pubblicistico, intendendo in ogni caso replicato all’interno del presente atto il contenuto del Codice Etico adottato.

  2. CONTESTO NORMATIVO

    Fondamento costituzionale dei codici di comportamento Fonte primaria della disciplina sui codici di comportamento è la Costituzione che impone che le funzioni pubbliche siano svolte con imparzialità (art. 97), al servizio esclusivo della Nazione (art. 98) e con “disciplina e onore” (art. 54, co. 2).

    Lo ribadisce, per quel che qui interessa, la l. n. 190 del 2012 (art. 1 co. 59) che definisce le proprie disposizioni come di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione. La circostanza, poi, che la disciplina di revisione dei codici di comportamento sia inserita proprio nella legge 190 consente di ritenere che volontà del legislatore sia proprio quella di ancorare saldamente il codice di comportamento non solo alle suddette norme costituzionali, ma anche alla strategia di prevenzione della corruzione nel settore pubblico.

    Il codice di comportamento adottato con d.P.R. 62/2013 rafforza l’effettività dei precetti costituzionali in tema di azione amministrativa, con disposizioni specifiche sulle modalità cui il dipendente pubblico deve ispirare la propria condotta. I principi generali sono improntati, nel rispetto della Costituzione, al servizio della Nazione con disciplina ed onore e all’esercizio imparziale dei propri compiti e funzioni nel perseguimento dell’interesse pubblico senza abuso della posizione o del potere di cui si è titolari (art. 3, co. 1, d.P.R. 62/2013).

    I singoli “doveri” imposti dal legislatore per il dipendente pubblico negli articoli dal 4 al 14 del d.P.R 62/2013 traducono, poi, i suddetti principi costituzionali in regole e obblighi di condotta che i destinatari del codice sono tenuti ad osservare. Tali doveri consentono di orientare la tipizzazione delle condotte lecite e di quelle illecite e, quindi, di aiutare gli stessi

     

    destinatari del codice, oltre a coloro che esercitano la vigilanza, a valutare i comportamenti coerenti o meno rispetto alle previsioni generali. Si pensi a titolo esemplificativo a come il principio costituzionale di imparzialità viene declinato nella prescrizione dettata nel co. 5 dell’art. 3 del codice di comportamento nazionale in base al quale, nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, «il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell’azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori».

    Ulteriori applicazioni del principio di imparzialità si rinvengono nelle disposizioni concernenti la percezione di regali, compensi ed altre utilità (art. 4) al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’amministrazione; la partecipazione ad associazioni ed organizzazioni (art. 5); la prevenzione dei conflitti di interessi e gli obblighi di astensione (artt. 6 e 7). Tra le novità più importanti introdotte dalla l. n. 190/2012 vi è quella del rilievo disciplinare delle violazioni dei codici. Tale previsione diviene uno strumento efficace nei confronti di coloro che non si adeguano spontaneamente a principi costituzionali

  3. FINALITÀ E NATURA DEI CODICI

    Le amministrazioni pubbliche pertanto adottano un proprio codice di comportamento che, in una logica di pianificazione a cascata propria della l. n. 190/2012, integra e specifica il codice generale nazionale. Il codice nazionale ha natura regolamentare e definisce i doveri minimi che i dipendenti pubblici e gli altri destinatari del codice sono tenuti ad osservare al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico.

    La gran parte delle disposizioni del codice nazionale ha carattere generale e di principio ed è applicabile a tutte le amministrazioni. Si tratta di disposizioni riferibili ad una figura tipica di pubblico funzionario tenuto al rispetto di quei doveri indipendentemente dall’amministrazione presso cui presta servizio.

    Le amministrazioni sono poi chiamate a definire con un proprio codice i doveri di comportamento alla luce della realtà organizzativa e funzionale della propria amministrazione, dei suoi procedimenti e processi decisionali. In tal modo si tende a rafforzare il rispetto dei doveri costituzionali, il recupero dell’effettività della responsabilità disciplinare e del collegamento con il sistema intero di prevenzione della corruzione.

     

    Il codice di comportamento di ogni singola amministrazione è un atto unilaterale di chiara natura pubblicistica. Si rammenta che i codici di comportamento delle singole amministrazioni, nell’integrare e specificare le regole del codice, non possono però scendere al di sotto dei «doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare». In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato nel parere 21 febbraio 2013 n. 97, reso sullo schema di DPR recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, chiarendo che «i codici di comportamento delle singole amministrazioni possono integrare e specificare le regole del Codice, ma non attenuarle». Con riferimento al rilievo giuridico del codice di comportamento, sia nazionale che di amministrazione, la nuova formulazione dell’art. 54 introdotta dalla legge 190/2012 prevede chiaramente che la violazione dei doveri ivi contenuti è fonte di responsabilità disciplinare. Ciò rappresenta una importante novità rispetto alle precedenti disposizioni che si limitavano a prevedere indirizzi affinché i princìpi del codice venissero coordinati con le previsioni dei contratti collettivi in materia di responsabilità disciplinare, lasciando a questi ultimi il compito di definire le conseguenze giuridiche delle violazioni.”

    Occorre evidenziare in questa sede come siano tenute all’adozione del codice di comportamento le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del D. Lgs. 165/2001 . Ad esse si riferisce sia l’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sia l’art. 2 del D.P.R. 62 del 2013. I soggetti indicati dall’art. 2-bis, co. 2, del D. Lgs. n. 33 del 2103 sono gli enti pubblici economici; gli ordini professionali; le società in controllo pubblico come definite dal D. Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 (sono escluse invece le società quotate come definite dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche).

    Sicché appare operante nel caso di specie l’applicazione della suddetta normativa.

  4. CODICE ETICO E CODICE DI COMPORTAMENTO

    I codici di comportamento non vanno confusi, come spesso l’Autorità ha riscontrato, con i codici “etici”, comunque denominati. I codici etici hanno una dimensione “valoriale” e non disciplinare e sono adottati dalle amministrazioni al fine di fissare doveri, spesso ulteriori e diversi rispetto a quelli definiti nei codici di comportamento, rimessi alla autonoma iniziativa di gruppi, categorie o associazioni di pubblici funzionari: con tali codici vengono individuate anche sanzioni etico-morali – al di là di conseguenze di altra natura eventualmente previste - che vengono irrogate al di fuori di un procedimento di tipo

     

    disciplinare, in quanto fondate essenzialmente sulla riprovazione che i componenti del gruppo esprimono in caso di violazione delle regole autonomamente fissate.

    Resta ferma la disciplina peculiare dei codici etici negli enti di diritto privato.

    I codici di comportamento, invece, come già precisato, fissano doveri di comportamento che hanno una rilevanza giuridica che prescinde dalla personale adesione, di tipo morale, del funzionario ovvero dalla sua personale convinzione sulla bontà del dovere. Essi vanno rispettati in quanto posti dall’ordinamento giuridico e, a prescindere dalla denominazione attribuita da ogni singola amministrazione al proprio codice, ad essi si applica il regime degli effetti e delle responsabilità conseguenti alla violazione delle regole comportamentali previsto dall’art. 54, co. 3, del D. Lgs. 165/2001.

    Da qui la necessità che le amministrazioni tengano ben distinti i codici di comportamento, giuridicamente rilevanti sul piano disciplinare, da eventuali codici etici.

    Occorre precisare ad ogni modo come, seppur vero che gli enti pubblici economici, le società a controllo pubblico e gli altri enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, co. 2, del D. Lgs. 33/2013 sono tenuti a individuare misure di prevenzione della corruzione ai sensi della

    l. n. 190/2012 (sul punto si rinvia alla delibera ANAC n. 1134/2017, §3.1.1.) e a definire corrispondenti doveri di comportamento per i dipendenti, allo stesso tempo occorra integrare i doveri di comportamento inseriti nel modello di organizzazione e gestione e nel codice etico eventualmente adottati ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con altri da definire in relazione alle misure di prevenzione della corruzione passiva.

    In tal senso non sussisterebbe l’obbligo di adottare un vero e proprio codice di comportamento. Tuttavia le misure individuate ai sensi della l. n. 190/2012 è necessario siano assistite, ove ritenuto più opportuno, da doveri di comportamento, ulteriori rispetto a quelli eventualmente già definiti con riguardo alla cd. corruzione attiva. Tale operazione va compiuta integrando il modello di organizzazione e gestione o il codice etico o di comportamento, se adottati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, con una apposita sezione dedicata ai doveri di comportamento dei propri dipendenti per contrastare fenomeni corruttivi ai sensi della l. 190/2012.

    Inoltre le società solo partecipate e gli enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, co. 3, D. Lgs. 33/2013, sono tenuti ad applicare la normativa sulla trasparenza limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l’attività di pubblico interesse. Si rinvia all’analisi su di essi già condotta nella Delibera n. 1134/2017 (§ 2.3.2) e al PNA 2019 (Parte I, § 3).

     

    ***

    Descritte le precedenti premesse, al fine di contemperare la normativa pubblicistica, i modelli organizzativi adottati all’interno di Micromic S.r.l. con le Linee Guida 2020 dell’ANAC, si redige e si adotta il presente regolamento, il quale verrà replicato in sede di aggiornamento del Codice Etico 231 in un’apposita sezione dello stesso.

  5. CODICE DI COMPORTAMENTO E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

    A seguito dell’entrata in vigore della l. n. 190/2012, che ha conferito rilievo disciplinare alle violazioni dei codici di comportamento, è emerso il problema della concorrenza fra le fonti unilaterali di disciplina dei doveri di comportamento (legge, codice di comportamento nazionale e codici di comportamento di amministrazione) e fonti contrattuali, sia a livello nazionale che di settore.

    La questione è resa particolarmente complessa dalla previsione della competenza esclusiva della fonte contrattuale a prevedere nel “codice disciplinare” l’unica fonte abilitata a operare la necessaria corrispondenza fra la violazione dei doveri, compresi, naturalmente, quelli contenuti nel codice di comportamento, e le sanzioni applicabili.

    La definizione dei comportamenti dovuti, assistiti o assistibili da sanzione disciplinare, è rimessa alla regolamentazione del lavoro privato (art. 2106 c.c.), in parte alla legge (v. art. 54, 55 bis, c. 7, 55-quater, 55 sexies) e a fonti autorizzate dalla legge, al codice di comportamento nazionale e ai contratti collettivi16 (art. 40 D. Lgs. 165/2001).

    Questa eterogeneità di fonti è riconducibile in via astratta e di sintesi alla peculiare natura e finalità dell’attività svolta nelle pubbliche amministrazioni rispetto ad un ambito di lavoro meramente privato e ai doveri di comportamento che ne conseguono. La genesi e la configurazione di tali doveri – non sempre chiaramente distinguibili – sono, in parte, ricollegabili proprio all’esercizio di una funzione nell’Amministrazione pubblica, in parte riconducibili a veri e propri “obblighi” di prestazione lavorativa discendenti dal rapporto di lavoro. Si è delineata, quindi, in assenza di un coordinamento, una concorrenza fra codici di comportamento e contratti nella definizione di doveri e obblighi di comportamento, ferma restando la indiscussa fissazione delle sanzioni disciplinari solo nei contratti.

    Ciò ha anche comportato una consistente presenza di doveri di comportamento anche nei contratti e, talora, una contestuale riduzione del valore dei doveri definiti nel codice nazionale, cui sovente viene fatto rinvio con clausole generali e senza una specifica corrispondenza con la graduazione delle sanzioni del codice disciplinare. Tenuto conto delle

     

    disposizioni innovative sul valore dei doveri di comportamento e della loro sanzionabilità disciplinare, la stessa ANAC ritiene che, stante l’attuale situazione e le indubbie incertezze interpretative delle norme rilevanti, ed in particolare degli artt. 40, 54 e 55 del D. Lgs. 165/2001, nella contrattazione collettiva si debbano adeguatamente valutare i rapporti con il codice nazionale, fonte unilaterale autorizzata dalla legge a porre doveri di comportamento, tenuto conto che lo stesso contratto si deve muovere nei “limiti previsti dalla legge”.

    Al fine di evitare sovrapposizioni e nelle more del ripensamento auspicato dall’Autorità Anticorruzione dei rapporti fra il codice nazionale e le norme dei contratti collettivi che fissano doveri in capo ai dipendenti in modo da improntarli alla prevalenza della fonte unilaterale e, solo in via residuale o integrativa, della fonte contrattuale, si rimanda alla contrattazione collettiva l’applicazione delle sanzioni disciplinari in ragione delle violazioni comportamentali generali ivi contenute, nonché alle sanzioni indicate all’interno del Codice di Comportamento del Ministero dei Beni Culturali che per completezza qui viene richiamato.

    Si rappresenta inoltre che, il disciplinare della Società, contiene sanzioni che sono tipizzate secondo quanto previsto dal CCNL CINEAUDIOVISIVO dei dipendenti, che risulta essere quello più diffusamente applicato all’interno dell’azienda. Nei confronti dei dipendenti cui si applica un altro CCNL verrà applicata analoga tipizzazione delle sanzioni, mutatis mutandis in considerazione delle peculiarità della normativa prevista da tale CCNL.

  6. PRINCIPI GENERALI

    Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

    Il dipendente svolge ì propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

    Il dipendente rispetta, altresì, i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

    Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della Società.

     

    Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

    Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

    Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

    Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

    Il dipendente - fatto salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini- si astiene da dichiarazioni pubbliche, orali e scritte che siano lesive dell'immagine e del prestigio della Società ed informa il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.

    Le attività di informazione e le attività di comunicazione si realizzano attraverso l'Ufficio stampa della Società, nonché attraverso eventuali analoghe strutture.

    Il dipendente - fatta salva la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca - è tenuto a precisare, nella partecipazione a convegni, dibattiti e corsi di formazione e nelle pubblicazioni di carattere istituzionale, le opinioni eventualmente espresse a carattere esclusivamente personale.

    Il dipendente nella propria vita privata non assume comportamenti scorretti o contrari alle norme vigenti che siano, comunque, lesivi dell'immagine della Società.

    Il dipendente contribuisce ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e favorevole a relazioni interpersonali basate su principi di uguaglianza, reciproca correttezza e rispetto

  7. REGALI, COMPENSI E ALTRE UTILITÀ.

    Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

     

    Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini.

    In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

    Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d 'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

    I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dalla Società per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

    Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 100 euro, anche sotto forma di sconto. In caso di più regali il valore cumulativo non può superare, comunque, il predetto importo di 100 euro, anche sotto forma di sconto. l regali ricevuti al di fuori dei casi consentiti andranno restituiti all'offerente.

    Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione e da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza. Tali incarichi sono vietati.

    Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità della Società, laddove persegua finalità di pubblico interesse, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

    La sanzione applicabile in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi che precedono dovrà essere adottata nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità ed individuata tra quelle previste dalla legge, dal sistema disciplinare e dai contratti collettivi applicati in azienda.

     

  8. ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI

    Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente e comunque entro l0 giorni al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio in quanto attinenti ai settori di competenza dell'amministrazione.

    Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

    La sanzione applicabile in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma dovrà essere adottata nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità ed individuata tra quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

    Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

    La sanzione applicabile in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma dovrà essere adottata nel rispetto principi di gradualità e proporzionalità ed individuata tra quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

  9. COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI D'INTERESSE

    Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. La sanzione applicabile in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma dovrà essere adottata nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità ed individuata tra quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

    Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

     

    La sanzione applicabile in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma dovrà essere adottata nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità ed individuata tra quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi applicati all’interno della Società.

  10. OBBLIGO DI ASTENSIONE

    Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o dì conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, dì soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza al quale l'astensione andrà comunicata, insieme alle motivazioni ad essa sottese, entro l0 gg.

    Il responsabile dell'ufficio dovrà provvedere ad archiviare e registrare i vari casi di astensione in modo da poter effettuare controlli periodici. La sanzione applicabile in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma dovrà essere adottata nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità ed individuata tra quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

  11. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

    I dirigenti verificano che siano rispettate dai propri dipendenti le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti all’interno della Società. In particolare essi rispettano e fanno rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, prestando la più ampia collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione.

    Tutti i dipendenti collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione segnalando:

    1. le eventuali difficoltà incontrate nell’adempimento delle prescrizioni contenute nel Piano

      della prevenzione della corruzione;

    2. il diretto riscontro di ulteriori situazioni di rischio non specificatamente disciplinate nel predetto piano.

    Il dipendente, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnala al

    Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali situazioni di illecito di cui sia

     

    venuto a conoscenza attraverso il form predisposto all’interno del sito internet della società

    (whistleblowing).

    Il responsabile della prevenzione della corruzione, cura e verifica la concreta applicazione di

    meccanismi di tutela del dipendente previsti dall’art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001.

  12. TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

    Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale nel pieno rispetto dei contenuti del PTCT, al fine di assicurare una comunicazione regolare e completa delle informazioni, dei dati e degli atti da pubblicare.

    La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

    La sanzione applicabile in caso di violazione delle disposizioni quivi contenute dovrà essere adottata nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità ed individuata tra quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

  13. COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI

    Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nella Società per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento scorretto o contrario alle norme vigenti che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione ed all'immagine di pubblico dipendente.

    La sanzione applicabile in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma dovrà essere adottata nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità ed individuata tra quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

  14. COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza, bensì attende ai propri compiti con sollecitudine e tempestività dimostrando spirito di collaborazione ed attaccamento al lavoro. Il responsabile dell'Ufficio è tenuto ad assicurare

 

un'equa ripartizione dei carichi dì lavoro e rilevare eventuali disfunzioni dovute alla negligenza di alcuni dipendenti.

La sanzione applicabile in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma dovrà essere adottata nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità ed individuata tra quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. Il responsabile dell'Ufficio è tenuto a verificare che l'uso dei permessi avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi adottando i controlli necessari ed evidenziando le eventuali deviazioni.

È tenuto, altresì, a vigilare sulla corretta timbratura delle presenze da parte dei dipendenti assegnati all'Ufficio cui è preposto.

La sanzione applicabile in caso di violazione della suddetta disposizione dovrà essere adottata nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità ed individuata tra quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature ed i locali di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione, adotta, altresì scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici.

Sarà tenuto, in particolare, a conservare in buono stato tutto il materiale assegnatogli per lo svolgimento dei propri compiti, comunicando all'ufficio competente eventuali alterazioni al fine di ottenere l'intervento degli addetti alla manutenzione.

Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

Il dipendente altresì, nel procedere ai pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture segue, di norma, l'ordine cronologico di accettazione delle fatture e rispetta i tempi indicati dalle normative vigenti e dal PTCT.

Il dipendente - fatta salva la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca - è tenuto a precisare, nella partecipazione a convegni, dibattiti e corsi di formazione e nelle pubblicazioni di carattere istituzionale, le opinioni, eventualmente, espresse a carattere esclusivamente personale. La

 

sanzione applicabile in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma dovrà essere adottata nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità ed individuata tra quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

 

  1. RAPPORTI CON IL PUBBLICO

    Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso lo strumento identificativo fornito dalla Società, anche in considerazione della sua sicurezza.

    Il dipendente opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e completezza anche laddove debba rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica.

    Di norma al messaggio di posta elettronica, risponde con lo stesso mezzo. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l’istanza al funzionario o ufficio competente. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o di diverso ordine di priorità stabilito dalla dirigenza e dalla Società, l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche.

    Il dipendente non assume impegni né anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso.

    Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d’ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta.

    Qualora non sia competente in merito alla richiesta provvede, sulla base delle disposizioni

    interne, che la stessa venga inoltrata all’ufficio competente.

  2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI

    Ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell’art. 19, co. 6, del D. Lgs. n. 165/2001.

     

    Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di conferimento dell’incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l’assolvimento dell’incarico.

    Il dirigente, prima di assumere le proprie funzioni, comunica alla Società le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività ad esso inerenti.

    Le predette comunicazioni sono rese mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e contengono altresì l’impegno del dirigente medesimo a rendere edotta la Società in caso di variazioni sopraggiunte.

    Il dirigente fornisce informazioni sulla propria situazione patrimoniale per l’attuazione da parte della Società di quanto previsto all’art.15 del D. Lgs. 33/2013 relativo agli «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza».

    Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per le finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

    Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all’aggiornamento del personale, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

    l dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità, rispettando le indicazioni e i tempi prescritti.

    Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative ove venga a conoscenza di un illecito; attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l’illecito all’ufficio incaricato dei procedimenti disciplinari, dandone comunicazione al RPCT; presta, ove richiesta, la propria collaborazione e provvede ad

     

    inoltrare tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei

    Conti per le rispettive competenze.

    Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa e dal PTCT. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero relative all’organizzazione e attività della Società, nonché dei dipendenti, possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti della società.

    Il dirigente ha l’obbligo di osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia incompatibilità, cumulo degli impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, al fine di evitare pratiche illecite di “doppio lavoro”, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 39/2013.

    Ai sensi dell’art. 54, co. 6 del D. Lgs. 165/2001 i dirigenti vigilano sull’applicazione del

    presente codice.

    I dirigenti responsabili di ciascun ufficio dovranno promuovere e accertare la conoscenza dei contenuti del codice di comportamento – sia generale, sia specifico – da parte dei dipendenti della struttura di cui sono titolari. In questa prospettiva, è necessario che i dirigenti si preoccupino della formazione e dell’aggiornamento dei dipendenti assegnati alle proprie strutture in materia di trasparenza ed anticorruzione, soprattutto con riferimento alla conoscenza dei contenuti del codice di comportamento – sia generale, sia specifico, collaborando con il RPCT in materia di programmazione degli eventi formativi.

  3. RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE

La violazione degli obblighi previsti dal presente codice integra comportamenti contrari ai doveri di ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente

applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del

 

comportamento e all’entità del pregiudizio derivatone al decoro o al prestigio della Società. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive.

Resta ferma la comminazione del licenziamento, senza preavviso, per i casi più gravi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.